ACCORDO DI PARTNERSHIP A TITOLO GRATUITO
Tra la ditta GOLDLINE SRL con sede in Via A.Costa 1/b – 61030 Montemaggiore (PU) , proprietaria della piattaforma per micropagamenti via SMS/MMS denominata GOLD SMS PREMIUM e di seguito detta PARTE A e il contraente del servizio di seguito detto PARTE B.
PREMESSO
Che la PARTE A è proprietaria di apparecchiature per la fornitura di servizi mediante rete telefonica Auditel ,convenzionalmente identificata con i prefissi 899 , e che dispone di tali numerazioni in virtù di regolari contratti sottoscritti con i carrier Eutelia S.p.A , Fastweb S.p.A , Atlanet S.p.A , Telecom Italia Spa, e e promuove , tra l’altro , in collaborazione con primaria azienda partner , sistemi di pagamento via internet con addebito su carte di credito e di micropagamenti via sms/mms per italia e per nazioni estere.
che pertanto, su esplicita richiesta di utilizzo della piattaforma GOLD SMS PREMIUM da parte di PARTE B, la PARTE A è disponibile ad accogliere la sua richiesta e a concedere in via non esclusiva l'utilizzo della predetta piattaforma con le modalità ed alle condizioni sotto specificate.
OGGETTO DELL'ACCORDO
• Per esplicito accordo PARTE A concede a PARTE B uno spazio all'interno del proprio centro servizi per la la gestione e l'offerta a terzi di servizi di micropagamenti per la consultazione di aree protette di siti web . Il servizio sarà accessibile dagli utenti del servizio telefonico mobile nazionale ed internazionalee mediante l'utilizzo di sms ed mms premium; il servizio verrà espletato a cura di PARTE A sulla base delle configurazione date al servizio da parte di PARTE B. Il presente accordo non obbliga PARTE A ad accettare tutti i servizi e gli utenti richiedenti per cui PARTE B richiede l'utilizzo della piattaforma di micropagamento GOLD SMS PREMIUM , non saranno infatti accettati siti con contenuti di natura violenta, razzista o pedofila, o che in qualsiasi modo possano nuocere al nome e all'immagine di PARTE A senza essere obbligata a comunicarne il motivo.
CONFERIMENTO ED OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
• Per il raggiungimento degli scopi dell'accordo , PARTE A mette a disposizione , ancorché non in via esclusiva , della PARTE B la piattaforma per micropagamenti denominata GOLD SMS PREMIUM. PARTE A concede inoltre in uso alla PARTE B i codici necessari per l'esazione del servizio , tali codici saranno utilizzati in condivisione con altri contraenti.
PARTE B si impegna a provvedere alla organizzazione , creazione , gestione , erogazione e pubblicizzazzione dei suoi servizi aventi come mezzo di pagamento da predetta piattaforma , sostenendo in proprio tutte le spese e gli oneri derivanti. La PARTE A si farà carico esclusivamente della gestione tecnica del proprio sistema informatico mediante l'utilizzo di proprio personale tecnico , garantendone il normale e continuo funzionamento del servizio. In merito la PARTE A si impegna a fornire la propria sorveglianza tecnica e ad effettuare eventuali prestazioni di assistenza e manutenzione facendosene carico in proprio. L'obbligazione di cui sopra è da ritenersi vincolante, salvo motivi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta per causa indipendente dalla volontà dell'obbligata quali , a titolo esemplificativo e non tassativo , interruzione di energia elettrica , guasti tecnici ove sussista irreperibilità momentanea dei ricambi , incendi , allagamenti ecc.
La PARTE A declina fin d'ora , pertanto , qualsiasi addebito di responsabilità per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e causa anche in relazione a comportamento doloso del proprio personale stesso.
DURATA DELL'ACCORDO CONTABILITA' E RIPARTO UTILI
• Il presente accordo ha durata illimitata fatto salvo l'eventuale risoluzione di diritto per inadempienza di una delle parti ad una o più delle clausole ivi previste. Tra i contraenti si conviene inoltre che , in caso di recesso di una delle due parti , la comunicazione venga effettuata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data del previsto recesso , tale comunicazione deve avvenire in forma scritta via raccomandara con ricevuta di ritorno o via fax . Si conviene , tra le parti , che tuttavia il presente contratto possa essere risolto a semplice richiesta di uno dei due contraenti , anche senza il rispetto del termine di preavviso in caso di giusta causa , da identificarsi secondo quanto meglio indicato al successivo paragrafo "clausole risolutive espresse" o comunque al giusto giudizio del collegio arbitrale cui le parti potranno fare ricorso in caso di disaccordo. In ogni caso , il recesso avrà valore dal primo giorno successivo alla chiusura della mensilità di riferimento corrente , nel corso del quale è stata manifestata la volontà di recesso; resta naturalmente valido fino a tale data il diritto alla riscossione dei compensi maturati di cui al punto successivo. In relazione a quanto espresso nei precedenti articoli , si conviene che il corrispettivo a favore di PARTE B venga determinato secondo quanto indicato nel sito internet www.goldsmspremium.com e qui di seguito riportato , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
L'amministrazione dell'accordo e del servizio verrà tenuta dalla PARTE A , con obbligo di rendiconto delle operazioni effettuate , ale rendiconto verrà inviato da PARTE A a PARTE B entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento per il traffico . Nel caso in cui le vendite di accessi tramite la piattaforma GOLD SMS PREMIUM da parte di PARTE B siano inferiori a nr. 500 accessi, PARTE B non potrà richiedere il pagamento delle competenze fino al raggiungimento della soglia minima prevista sopra indicata; nel caso di recesso dal contratto da parte di PARTE B prima di aver raggiunto la soglia minima prevista, PARTE A sarà tenuta a liquidare a saldo e stralcio della posizione solo il 50 % dell'importo maturato, la restante parte verrà trattenuta da PARTE A per il servizio comunque prestato; la PARTE A provvederà a retrocedere a PARTE B le quote di sua competenza dietro presentazione di regolare fattura , se azienda , o ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto al 20% , se privato . Il relativo pagamento avverrà a scelta di PARTE B tramite bonifico o assegno bancario dopo 15 giorni dalla fine mese dalla presentazione della relativa fattura commerciale o ricevuta per prestazione occasionale , fatta eccezzione per il pagamento con scadenza 15 agosto che verrà posticipato al 31 agosto , e per il pagamento con scadenza 31 dicembre che verrà posticipato al 15 gennaio.
PARTE B prende inoltre esplicitamente atto che PARTE A agisce per suo conto come Service Bureau e non come tramite finanziario e che pertanto , seppur impegnandosi a tutelare gli interessi , non può essere dalla stessa assolutamente considerata responsabile per eventuali ritardi e/o disguidi in materia di incassi , imputabili inequivocabilmente al gestore telefonico.
Traffico anomalo/fraudolento – Qualora si verificassero ritardi , disguidi o mancati pagamenti da parte dei gestori telefonici e dai circuiti interbacari in tutto od in parte in relazione a traffico di natura anomala o fraudolenta riconducibili a servizi offerti da PARTE B , la PARTE A sospenderà i pagamenti relativi a detto traffico , fatta salva ogni eventuale ulteriore azione risarcirai del danno subito a carico di PARTE B , nel caso in cui venisse accertata la sua responsabilità.
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Sono espressamente da ritenersi motivo e causa di risoluzione del presente contratto senza obbligo di preavviso : a) la mancata o insufficiente gestione della piattaforma GOLD SMS PREMIUM da parte di PARTE A , ovvero la ingiustificata interruzione delle prestazioni del servizio a terzi; b) il mancato pagamento delle competenze maturate; c) la mancata vendita di almeno 10 accessi mensili ; f) l'effettuazione accertata di traffico di natura fraudolenta o anomala. Ogni altra causa di risoluzione senza preavviso dovrà essere sottoposta a verifica arbitrale con pronunzia del collegio , anche in ordine di eventuali danni da risarcire.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Resta inteso che PARTE B , provvedendo in modo esclusivo all'organizzazione e alla diffusione della comunicazione pubblicitaria relativa al servizio , nonché all'organizzazione ed erogazione fisica dello stesso , se ne dichiara esplicitamente responsabile circa i contenuti e le modalità di effettuazione assumendosene integralmente qualsiasi responsabilità sia nei confronti di PARTE A che ne confronti di terzi , manlevando esplicitamente PARTE A da qualsiasi addebito in merito. PARTE B si dichiara altresì perfettamente edotta sulle norme che regolano comunicazione dei servizi erogati.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
• Le parti espressamente rimettono la risoluzione di ogni problema connesso alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto ad un Collegio Arbitrale da nominarsi ai sensi ed agli effetti dell'art. 806 e segg. Cpc. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro nominato dalla PARTE A , un arbitro nominato da PARTE B ed il terzo con l'accordo delle parti , ovvero , in difetto dal Presidente del Tribunale di Pesaro . Il consiglio potrà essere convocato con invito a mezzo lettera raccomandata e , previa costituzione di cui sopra , giudicherà con lodo inimpugnabile nel termine di mesi 3. Le spese di arbitrato faranno carico alla parte soccombente e ciò a titolo di ulteriore penalità.
Il Collegio dovrà attenersi nel giudizio nel giudizio in primis al dettato del presente contratto , e alle norme del C.C regolanti la subjecta materia , ma potrà far ricorso , in subordine , agli usi provinciale della provincia di Pesaro ed, infine alle equità.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia sull’esecuzione e/o interpretazione del presente contratto l’Autorità Giudiziariacompetente è quella nella cui circoscrizione ha sede PARTE A.